La verificazione giudiziale smonta il giudizio di inidoneità e riapre le porte del reclutamento
Commento a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima Bis, sentenza 11 giugno 2026, n. 10865 (in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.)
A cura dello Studio Legale Mangeli
La pronuncia è di particolare interesse perché mostra, con estrema chiarezza, come lo strumento della verificazione disposta in corso di causa possa trasformarsi nella chiave di volta capace di rovesciare l’esito del giudizio, quando l’accertamento tecnico indipendente smentisce nel merito le conclusioni raggiunte in sede amministrativa.
Il caso deciso riguarda un candidato — che, in ossequio alla stessa statuizione del Collegio sull’oscuramento dei dati, indicheremo semplicemente come «il ricorrente» — escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 maggio 2024.
Il ricorrente, difeso dallo scrivente Studio, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ne aveva decretato la non idoneità, ottenendo dal T.A.R. l’annullamento del giudizio e, con esso, la riapertura del proprio percorso di arruolamento.
La vicenda
All’esito degli accertamenti sanitari disposti in fase di incorporamento presso la Scuola Allievi Carabinieri per la frequentazione del corso addestrativo/formativo, il ricorrente, già dichiarato vincitore di Concorso, era stato giudicato inidoneo perché «riscontrato affetto da “ESITI di PREGRESSA FRATTURA RADIO SINISTRO CON MEZZI DI SINTESI IN SITU (codice 204)riportando il coefficiente 4 nell’apparato LS».
In termini pratici, la Commissione aveva ritenuto che i postumi di una precedente frattura del radio sinistro, con i relativi mezzi di sintesi ancora presenti (le placche e le viti utilizzate per la riduzione chirurgica non rimosse), sopravvenuta alla fine dell’iter concorsuale ed alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, fossero incompatibili con i requisiti fisici richiesti per l’accesso all’Arma.
Per comprendere la portata di questa valutazione occorre ricordare come funziona il c.d. profilo sanitario militare.
A ciascun candidato viene attribuito, per una serie di apparati e funzioni dell’organismo, un coefficiente numerico che va da 1 a 4: più il numero è alto, peggiore è la condizione riscontrata. La sigla «LS» individua l’apparato locomotore superiore, ossia gli arti superiori e le relative funzioni motorie.
Per essere dichiarati idonei occorre di regola non riportare in alcun apparato un coefficiente pari a 3 o 4; l’attribuzione del coefficiente 4 all’apparato LS, dunque, ha comportato automaticamente l’esclusione del ricorrente, sul presupposto di una compromissione funzionale dell’arto ritenuta di grado tale da renderlo inabile al servizio.
Un dato temporale merita di essere segnalato fin da subito, perché non è privo di conseguenze: l’esclusione è stata disposta prima dell’incorporamento del candidato, ma dopo l’adozione della graduatoria di merito, nella quale il nominativo del ricorrente era regolarmente presente.
Il ricorrente, in altre parole, non era un aspirante qualsiasi rimasto ai margini della procedura, bensì un concorrente utilmente collocato, la cui posizione era già stata cristallizzata nell’ordine di merito e che si è visto estromettere in una fase avanzatissima dell’iter selettivo.
Instaurato il giudizio, l’Amministrazione della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti per resistere. Con ordinanza n. 3227 del 20 febbraio 2026, la Sezione ha però ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti e ha disposto una verificazione, affidandola a un organismo terzo rispetto all’Arma: l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), con sede in Roma. Depositata la relazione, l’esito è stato netto: il Verificatore ha espresso un giudizio di idoneità in capo al ricorrente, ribaltando così la valutazione posta a fondamento dell’esclusione.
Il nodo giuridico: la discrezionalità tecnica e i suoi limiti
Il cuore della decisione ruota attorno a una questione classica del diritto amministrativo: fino a che punto il Giudice può spingersi nel controllo delle valutazioni tecniche dell’Amministrazione? I giudizi sull’idoneità psico-fisica dei candidati costituiscono, per pacifica qualificazione, esercizio di discrezionalità tecnica: non una scelta di opportunità (la c.d. discrezionalità amministrativa pura), ma l’applicazione di regole e cognizioni scientifiche — in questo caso di natura medico-legale — a un fatto concreto, per stabilire se il candidato possegga o meno i requisiti fisici prescritti.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha trattato la discrezionalità tecnica come un’area pressoché sottratta al controllo giurisdizionale, sindacabile soltanto nei casi più macroscopici. L’evoluzione più recente ha invece riconosciuto un sindacato più penetrante. Il T.A.R. Lazio, nella sentenza in commento, si colloca lungo questa linea e richiama espressamente un proprio precedente della stessa Sezione (sentenza n. 5735 del 2019), ribadendo che le valutazioni compiute in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, «per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità».
Il principio è di importanza capitale per chi si occupa di contenzioso in materia di reclutamento. Esso significa che il candidato non è consegnato senza appello al verdetto della commissione sanitaria: se quel verdetto poggia su una ricostruzione errata dei fatti (il travisamento) o si rivela intrinsecamente contraddittorio o irragionevole (l’illogicità), il Giudice può e deve intervenire, annullando il provvedimento.
Il sindacato, dunque, non si arresta di fronte all’etichetta della «tecnicità» della valutazione, ma la attraversa per verificarne l’attendibilità sul piano dei presupposti di fatto e della coerenza logica.
La verificazione ex art. 66 c.p.a.: lo strumento che ha fatto la differenza
Se il principio di diritto è il presupposto, lo strumento processuale che ha permesso di darvi concreta attuazione è la verificazione, disciplinata dall’art. 66 del codice del processo amministrativo. Vale la pena soffermarsi su questo istituto, perché la sentenza in commento ne offre un esempio applicativo particolarmente riuscito.
La verificazione è un mezzo istruttorio attraverso il quale il Collegio, con ordinanza, incarica un organismo dotato di specifiche competenze tecniche di accertare fatti che richiedono cognizioni non possedute dal giudice. Si distingue dalla consulenza tecnica d’ufficio (art. 67 c.p.a.): mentre la CTU implica una valutazione tecnica in senso proprio, affidata anche a professionisti esterni che prestano giuramento, e si svolge in contraddittorio tra le parti, la verificazione ha natura essenzialmente cognitiva — è diretta all’accertamento di un fatto — ed è affidata, di regola, a un organismo pubblico. Proprio la scelta dell’organismo verificatore, nel caso di specie, appare quanto mai calibrata: la Sezione ha incaricato non l’Arma dei Carabinieri — cioè l’amministrazione da cui promanava l’atto impugnato — bensì l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, un organismo pubblico appartenente al medesimo comparto Difesa, ma terzo e indipendente rispetto alla parte resistente. Un accorgimento che garantisce insieme competenza specialistica e imparzialità del giudizio tecnico.
Il Collegio valorizza espressamente questo profilo, osservando che «la verificazione disposta dalla Sezione ed effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia ha fatto emergere […] una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare […] “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”». È qui che si salda il collegamento tra il principio e la prova: l’accertamento tecnico indipendente non si limita a offrire una «seconda opinione», ma fornisce al giudice la dimostrazione concreta di quel travisamento dei fatti che, in astratto, apre le porte al sindacato giurisdizionale.
«Un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità»
L’espressione utilizzata dal T.A.R. non è casuale: essa riecheggia l’orientamento del Consiglio di Stato, richiamato in sentenza attraverso l’ordinanza n. 3569 del 2020, resa in relazione a ipotesi analoghe. Il ragionamento è lineare. Se un organismo tecnico pubblico, appositamente incaricato dal Giudice, accerta che il candidato è idoneo, allora la contraria valutazione della commissione concorsuale — che aveva attribuito il coefficiente 4 all’apparato locomotore superiore — non può essere considerata semplicemente una diversa opinione tecnica, ugualmente plausibile.
Essa si rivela, piuttosto, come un errore manifesto: la fotografia di una condizione clinica che, alla verifica indipendente, risulta compatibile con l’idoneità al servizio.
Occorre qui essere precisi, per non enfatizzare oltre il dovuto la portata della pronuncia. Il giudice amministrativo non si sostituisce all’Amministrazione nel formulare una diagnosi né pretende di possedere una competenza medico-legale che non gli appartiene. Ciò che il Giudice fa è verificare, avvalendosi dell’ausilio tecnico, se il giudizio dell’Amministrazione regga alla prova dei fatti.
Quando l’esito della verificazione è di segno opposto e, soprattutto, quando l’Amministrazione non offre elementi capaci di spiegare la divergenza, il giudizio originario perde la sua attendibilità e con essa la sua tenuta in sede giurisdizionale.
Non si tratta, dunque, di un sindacato «sostitutivo» sul merito tecnico, ma di un controllo di attendibilità e ragionevolezza che, nel caso concreto, ha condotto all’annullamento.
L’onere della prova e il silenzio dell’Amministrazione
Un passaggio della motivazione merita un rilievo particolare, perché tocca la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
Il Collegio dà atto della «mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici svolti in sede concorsuale». In altre parole, di fronte a una verificazione favorevole al ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito argomenti tecnici idonei a giustificare perché, in sede di concorso, si fosse pervenuti a una conclusione diametralmente opposta.
Questo profilo, spesso sottovalutato, ha invece una notevole rilevanza pratica. Nel processo amministrativo, quando gli elementi acquisiti in giudizio depongono in un certo senso, l’Amministrazione che intenda difendere la legittimità del proprio operato non può limitarsi a ribadire la correttezza formale della procedura seguita: deve mettere il gGudice in condizione di comprendere le ragioni tecniche della propria valutazione, specie se contestata da un accertamento indipendente.
Il silenzio, o la difesa meramente formale, si traduce sul piano processuale in un elemento a sfavore dell’Amministrazione. La pronuncia ribadisce così, sia pure implicitamente, che il principio dispositivo con metodo acquisitivo che governa l’istruttoria amministrativa non esonera la parte pubblica dal contribuire attivamente alla ricostruzione della verità dei fatti quando ne abbia la disponibilità.
La posizione del candidato utilmente collocato in graduatoria
Si è già accennato al fatto che l’esclusione fosse intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria di merito, in cui il ricorrente figurava.
Questa circostanza rafforza, sul piano dell’interesse a ricorrere e della concretezza della lesione, la posizione del candidato.
Non ci si trova di fronte a un’aspettativa generica, ma a una posizione qualificata e differenziata: chi ha superato le prove concorsuali ed è stato inserito nell’ordine di merito vanta un interesse pieno alla conservazione della propria collocazione, che l’esito favorevole degli accertamenti sanitari renderebbe definitivamente satisfattivo con l’incorporamento.
L’annullamento del giudizio di inidoneità, in un simile contesto, produce un effetto immediatamente utile: rimosso l’unico ostacolo che si frapponeva all’ingresso nell’Arma, e ordinata dal giudice l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, l’Amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del ricorrente alla luce dell’accertata idoneità. La pronuncia, insomma, non si limita a una declaratoria di illegittimità astratta, ma è idonea a incidere concretamente sul percorso di reclutamento del candidato.
Considerazioni conclusive
La sentenza in commento, pur adottata in forma semplificata e su una vicenda dai contorni fattuali circoscritti, offre alcune indicazioni di sistema che vale la pena riassumere per chi si trovi ad affrontare un contenzioso analogo.
In primo luogo, essa conferma che i giudizi di inidoneità psico-fisica pronunciati nei concorsi militari non costituiscono un dominio riservato e insindacabile dell’Amministrazione: pur trattandosi di discrezionalità tecnica, essi restano soggetti al controllo del giudice amministrativo ogniqualvolta si prospetti un travisamento dei fatti o un vizio di illogicità. L’evoluzione giurisprudenziale — dal precedente della stessa Sezione del 2019 fino alle indicazioni del Consiglio di Stato del 2020 — muove nel senso di un sindacato sempre più effettivo, in coerenza con il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
In secondo luogo, la pronuncia dimostra il ruolo decisivo che la verificazione può assumere in questo genere di controversie.
La richiesta di un accertamento tecnico affidato a un organismo pubblico terzo rappresenta, per il difensore, uno strumento processuale spesso risolutivo: quando l’esito è favorevole, esso fornisce al giudice la prova concreta dell’errore in cui è incorsa la commissione concorsuale e priva di attendibilità il giudizio impugnato. Chi assiste un candidato escluso per ragioni sanitarie dovrebbe pertanto valutare con attenzione, fin dall’impostazione del ricorso, la possibilità di sollecitare tale mezzo istruttorio, corredando l’atto della documentazione clinica idonea a rendere quantomeno dubbia la valutazione dell’Amministrazione.
In terzo luogo, la decisione ricorda che, sul piano probatorio, l’Amministrazione non può trincerarsi dietro la presunzione di legittimità del proprio operato: di fronte a un accertamento tecnico di segno contrario, il mancato apporto di elementi idonei a spiegare la divergenza si risolve a suo sfavore. È un monito, ma anche una garanzia di parità delle armi nel processo.
Per il candidato, infine, il significato della pronuncia va oltre il singolo caso: essa attesta che una diagnosi di inidoneità — magari fondata sui postumi ormai stabilizzati di un pregresso trauma, come una frattura del radio con mezzi di sintesi in situ — non equivale a una condanna definitiva all’esclusione.
Quando la condizione clinica, alla luce di una valutazione tecnica indipendente e aggiornata, risulti compatibile con il servizio, la via del ricorso al Giudice amministrativo può restituire al candidato ciò che l’errore valutativo dell’Amministrazione gli aveva sottratto: la possibilità di essere arruolato e di intraprendere la carriera per la quale aveva superato tutte le prove del concorso.
Riferimenti essenziali
Provvedimento commentato: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Prima Bis, sentenza 11 giugno 2026, n. 10865 (R.G. n. 1556/2026), Pres. Iannini, Est. Amenta.
Norme richiamate: artt. 60, 66 e 67 c.p.a.; art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 101/2018); art. 9 Reg. (UE) 2016/679.
Precedenti citati: T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 5735/2019; Cons. Stato, ord. n. 3569/2020.
Il presente contributo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Per una valutazione del caso concreto è necessario l’esame della documentazione specifica.
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